Normativa e Certificazioni da conoscere sulla plastica per alimenti

Per l’elevata resistenza, l’alto livello di igiene e la durata la plastica è uno dei materiali più utilizzati per l’imballaggio, la conservazione e lo stoccaggio degli alimenti.

Tali proprietà sono molto importanti per poter garantire ai consumatori la massima tutela in fatto di salute e sicurezza alimentare.

Non tutti i materiali plastici sono considerati idonei al contatto con gli alimenti: per ottenere questa “qualifica”, e dimostrare che la plastica in questione non altera le proprietà organolettiche degli alimenti, devono essere superati test specifici.

In aggiunta alla prove c’è tutta una serie di norme, sia nazionali che comunitarie, che devono essere rispettate in quanto contengono disposizioni e principi relativi a:

  • Conformità dei prodotti
  • Contatto diretto con gli alimenti

In questa guida dedicata alla normativa per la plastica per alimenti faremo una panoramica su tutte le leggi e le certificazioni che è opportuno conoscere.

 

Quali sono i materiali plastici per alimenti considerati idonei dall’UE?

Nella categoria dei MOCA rientrano tutti quei materiali che l’industria alimentare utilizza per confezionare e conservare i propri prodotti, proteggendoli in fase di trasporto da eventuali danni.

Le plastiche che vengono utilizzate per realizzare questi prodotti sono identificate con il termine polimeri, ovvero molecole raggruppate in catene lineari o ramificate, ottenuti mediante polimerizzazione.
In base ai materiali utilizzati e alle condizioni in cui avviene questo processo si ottengono plastiche con caratteristiche e proprietà differenti: HDPE (polietilene ad alta densità), PET (polietilene tereftalato), LDPE (polietilene a bassa densità) e PP (polipropilene).

> leggi la news per conoscere tutte le caratteristiche della plastica per alimenti

 

Plastiche per alimenti e sicurezza, tutto quello che devi sapere sui Regolamenti Europei e le Certificazioni

La normativa da tenere come riferimento in materia di sicurezza, igiene e conservazione degli alimenti prevede diversi regolamenti: CE 1935/2004, CE 2023/06, UE n°10/201.

Secondo il Regolamento CE 1935/2004 tutti i prodotti che rientrano nella categoria MOCA non devono in alcun modo:

  • rilasciare additivi e/o componenti in misura tale da compromettere la salute dei consumatori;
  • alterare le proprietà e la composizione degli alimenti.

Sempre nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi sopra, a completamento della normativa appena citata troviamo il Regolamento CE 2023/06 che suggerisce alle aziende del settore linee guida specifiche per la produzione.

Cosa prevede il Regolamento UE numero 10/2011 per i materiali e gli oggetti di plastica?

Per essere certi della conformità dei materiali plastici proposti le aziende del settore sono tenute ad eseguire una serie di test che hanno l’obiettivo di quantificare e valutare le sostanze rilasciate dalla plastica.

Questi test, detti di migrazione, sono disciplinati dal Regolamento UE numero 10 del 2011.
All’allegato 1 del presente Regolamento troviamo una lista dettagliata di simulanti alimentari da utilizzare per i test.

Insieme al Regolamento CE 1935/2004 la presente normativa identifica le regole da seguire in fase di produzione e vendita di materiali ed oggetti in plastica per alimenti.

Quattro anni fa l’UE ha introdotto il Regolamento 2020/1245 come rettifica al 10/2011. Le modifiche introdotte riguardano:

  • le analisi per la valutazione delle migrazioni per gli oggetti ad uso ripetuto;
  • le condizioni dei test di migrazione globale sui materiali impiegati a temperature ambiente di breve durata

 

La plastica CERTIFICATA di Nuova Plastica

La plastica utilizzata per la produzione delle taniche per alimenti è certificata secondo gli standard europei appena descritti.

In particolare, le taniche destinate al trasporto e allo stoccaggio dei liquidi alimentari rispettano le linee guida della Direttiva Europea 2002/75/CE in merito alle regole da rispettare in fase di produzione.

Tutte le soluzioni proposte dalla nostra azienda riportano il relativo pittogramma e, sulla base dei test di migrazione globale eseguiti, non cedono costituenti in misura superiore a quanto previsto dalla normativa.